Quante volte ci è capitato di ascoltare esigenze particolari di clienti in merito a chiamate di disturbo? Ho compilato per voi questa raccolta legislativa in merito alla cosiddetta procedura di "override", richiedibile di diritto al proprio gestore. Salvo il fatto che, come al solito, i gestori italiani intendano restrittivamente la norma e spesso rispondano "picche" al cliente, pur vessato, e che non intende intentare una causa contro ignoti con i relativi costi. Se solo pensiamo al fatto che questa possibilità o non ci viene del tutto comunicata dai formatori o peggio ancora (come è capitato) che la stessa non sarebbe possibile...dovrebbe essere facile percepire quanto ostruzionismo (in danno del cliente, s'intende) viene ancora perpetrato nonostante multe, sanzioni, ecc.
Art. 127 Chiamate di disturbo e di emergenza
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Pubblicato sulla GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n.123
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
http://www.privacy.it/codiceprivacy.html
Articolo 10
Deroghe
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
Pubblicato sulla GUCE n. L 201 del 31/7/2002
Gli Stati membri assicurano che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico:
a) possa annullare, in via temporanea, la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda la presentazione dell'identificazione di chiamate malintenzionate o importune. In tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni e/o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico;b) possa annullare la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e possa sottoporre a trattamento i dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a tali chiamate.
http://www.interlex.it/testi/02_58ce.htm
Art. 7
Chiamate di disturbo e di emergenza
Decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171
Disposizioni di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica
Pubblicato sulla G.U. 3 giugno 1998, n. 127
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere, a proprie spese e anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta nei soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.
2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.".
http://www.interlex.it/testi/dlg98171.htm
Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997
sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
Pubblicata sulla GUCE n. L 024 del 30/01/1998
Articolo 8
Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata
1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. Gli abbonati chiamanti devono avere tale possibilità linea per linea.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e/o della linea collegata, il fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico informi quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 9
Eccezioni
Gli Stati membri garantiscono che vi siano procedure trasparenti che disciplinano le modalità grazie alle quali un fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico possa annullare la soppressione dell'identificazione della linea chiamante:a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede l'identificazione di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante saranno memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza riconosciuti tali da uno Stato membro, comprese le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, al fine di rispondere a dette chiamate.
http://www.interlex.it/testi/97_66ce.htm
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