Decisioni su ricorsi - 12 maggio 2004
Bollettino del n. 50/maggio 2004, pag. 0
[doc. web n. 1098319]
Provvedimento del12 maggio 2004
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
esaminato il ricorso presentato da Amerigo Giuliano nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO:
A seguito dell'invio da parte della resistente di una proposta di contratto e di alcune fatture relative all'attivazione di servizi di telefonia fissa mai richiesti, il ricorrente ha formulato un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice, in vigore dal 1° gennaio 2004) con la quale aveva chiesto di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano con particolare riferimento al numero e alla data di rilascio della propria carta di identità.
Non avendo ricevuto alcun riscontro a tale istanza, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, ribadendo la propria richiesta e chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.
All'invito ad aderire formulato da questa Autorità il 5 febbraio 2004, ai sensi art. 149 del Codice, la resistente, con nota inviata via fax il 12 febbraio 2004 ha risposto dichiarando di aver attivato "il contratto Pronto 1055+Canone Zero Mobile" sull'utenza fissa intestata al ricorrente "a seguito di un contatto telefonico da parte di un (…) agente di vendita" della società e di avere comunque già provveduto, "verificata l'erroneità dell'attivazione, (…) a disdire il contratto" e a stornare le fatture già emesse.
Con nota inviata via fax il 19 febbraio 2004, il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, dichiarando di non essere stato contattato da alcun operatore della società resistente e ribadendo la richiesta di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano.
Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, questa Autorità -dopo aver prorogato di quaranta giorni, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del d.lg. n. 196/2003, i termini per la decisione sul ricorso- in data 23 marzo 2004 ha invitato la resistente a fornire ulteriori elementi di valutazione in ordine alla controversa origine dei dati personali del ricorrente.
Con fax del 15 aprile 2004, la resistente ha indicato gli estremi identificativi della società (Datacontact s.r.l.-Matera) che, in qualità di agente di vendita, avrebbe inserito "i dati dell'avv. Giuliano sui (…) sistemi, come se ci fosse stata una reale adesione alla (…) proposta di contratto" di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale, quindi, non è in possesso di alcun documento di identità del ricorrente. Il titolare del trattamento ha inoltre dichiarato, a riprova della sua asserita buona fede, di aver cessato ogni rapporto con l'agente di vendita in questione, "in considerazione dell'illiceità del comportamento" da questi tenuto.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato da una società di telecomunicazione.
La resistente ha fornito una sua versione circa le modalità di attivazione del servizio indicando anche, solo a seguito di ricorso, notizie in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati del ricorrente. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.
Questa Autorità instaurerà peraltro un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154, comma 1, del Codice (unitamente a quanto in fase di accertamento in altri procedimenti) sulla liceità dei denunciati trattamenti effettuati sia dalla società indicata dalla resistente quale agente di vendita, sia dalla resistente medesima nel quadro del grave e diffuso fenomeno illecito del trattamento indebito di dati personali per fornire servizi non richiesti dagli interessati.
L'ammontare delle spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento, posto a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., è determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione;
b) determina nella misura di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 12 maggio 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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