
Uno stralcio dello sforzo di nostri senatori nel chiarire requisiti, esperienze passate, riferimenti giuridici, situazioni di fatto e probabili futuri scenari in riferimento a (forzate?) distinzioni.
Eppure la conferenza stampa aziendale ha mostrato solo timidissime aperture e aperto (semmai ce ne fosse stato bisogno) nuovi dubbi.
da una Seduta del Senato dell'ottobre 2006, riprendo:
In tale contesto, risulta senz'altro condivisibile l'orientamento dell'Esecutivo, che responsabilmente si è posto il problema della gradualità dei processi di riorganizzazione delle aziende che gestiscono i call center - come è avvenuto in passato anche in altre situazioni simili a quella di cui trattasi - ma le soluzioni individuate per i lavoratori devono essere ulteriormente articolate, poiché non sembra sufficiente per distinguere il lavoro subordinato dalle collaborazioni a progetto il solo criterio incentrato sulla caratterizzazione outbound o inbound delle prestazioni.
Il senatore Di Siena (Ulivo)
pur riconoscendo che la regolarizzazione di tutti i contratti atipici senza un processo graduale potrebbe avere un impatto negativo sull'equilibrio finanziario delle aziende interessate, rileva tuttavia che l'utilizzo indebito dei contratti di collaborazione a progetto da parte di queste ultime ha comportato in passato il conseguimento di un surplus di profitto: di conseguenza, i datori di lavoro dovrebbero ora assumere integralmente gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del processo di stabilizzazione dei lavoratori precedentemente impegnati in rapporti coordinati a progetto, senza trasferire in alcun modo questi costi a carico del bilancio pubblico. Sono peraltro comprensibili le esigenze di mediazione sottese all'avviso comune, ma non è altrettanto accettabile la circostanza per cui la mancata considerazione delle risultanze dell'ispezione ha comportato per i lavoratori interessati la previsione di un accordo transattivo, preliminare ad un percorso di regolarizzazione modulato sulla base degli incongrui strumenti contemplati nella legge n. 30 del 2003. Nel caso di specie, la stabilizzazione dei lavoratori interessati dovrebbe avvenire attraverso le forme del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e non quindi attraverso altri strumenti negoziali, quali ad esempio l'apprendistato. Va poi evidenziato che la distinzione tra prestazione lavorative inbound e outbound non è idonea, come hanno indirettamente sostenuto anche gli ispettori del Ministero del lavoro, atteso che tale criterio esclude indebitamente i prestatori di lavoro outbound dalla stabilizzazione del rapporto. Nel sottolineare la posizione assunta dalla CGIL, che ha espresso talune significative preoccupazioni in ordine ai contenuti dell'avviso, l'oratore propone di continuare a trattare in Commissione la questione dibattuta nella seduta odierna, prefigurando in particolare l'opportunità di ascoltare i soggetti interessati.
Il senatore Turigliatto (RC-SE)
Peraltro il criterio distintivo enucleato nell'ambito dell'avviso comune tra prestatori di lavoro subordinato e collaboratori coordinati a progetto risulta incongruo anche sotto il profilo dell'equità, ed è suscettibile di introdurre inaccettabili discriminazioni tra prestatori inbound e outbound che operano in uno stesso contesto lavorativo.
Il senatore Novi (FI)
l'impostazione sottesa all'avviso comune risulta incongrua, contraddicendo in particolare la linea interpretativa adottata dagli ispettori del Ministero del lavoro. Va a tale proposito evidenziato che la distinzione tra prestazioni inbound e outbound risulta nel caso di specie del tutto pretestuosa, poiché comporta l’adozione di alcune regolarizzazioni solo nella fase iniziale, decorsa la quale le aziende interessate si adopereranno per porre tutti i lavoratori nella situazione di outbound, magari mediante un uso mirato delle tecnologie disponibili.
Il senatore Tibaldi (IU-Verdi-Com)
Il senatore Di Siena (Ulivo)
pur riconoscendo che la regolarizzazione di tutti i contratti atipici senza un processo graduale potrebbe avere un impatto negativo sull'equilibrio finanziario delle aziende interessate, rileva tuttavia che l'utilizzo indebito dei contratti di collaborazione a progetto da parte di queste ultime ha comportato in passato il conseguimento di un surplus di profitto: di conseguenza, i datori di lavoro dovrebbero ora assumere integralmente gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del processo di stabilizzazione dei lavoratori precedentemente impegnati in rapporti coordinati a progetto, senza trasferire in alcun modo questi costi a carico del bilancio pubblico. Sono peraltro comprensibili le esigenze di mediazione sottese all'avviso comune, ma non è altrettanto accettabile la circostanza per cui la mancata considerazione delle risultanze dell'ispezione ha comportato per i lavoratori interessati la previsione di un accordo transattivo, preliminare ad un percorso di regolarizzazione modulato sulla base degli incongrui strumenti contemplati nella legge n. 30 del 2003. Nel caso di specie, la stabilizzazione dei lavoratori interessati dovrebbe avvenire attraverso le forme del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e non quindi attraverso altri strumenti negoziali, quali ad esempio l'apprendistato. Va poi evidenziato che la distinzione tra prestazione lavorative inbound e outbound non è idonea, come hanno indirettamente sostenuto anche gli ispettori del Ministero del lavoro, atteso che tale criterio esclude indebitamente i prestatori di lavoro outbound dalla stabilizzazione del rapporto. Nel sottolineare la posizione assunta dalla CGIL, che ha espresso talune significative preoccupazioni in ordine ai contenuti dell'avviso, l'oratore propone di continuare a trattare in Commissione la questione dibattuta nella seduta odierna, prefigurando in particolare l'opportunità di ascoltare i soggetti interessati.
Il senatore Turigliatto (RC-SE)
Peraltro il criterio distintivo enucleato nell'ambito dell'avviso comune tra prestatori di lavoro subordinato e collaboratori coordinati a progetto risulta incongruo anche sotto il profilo dell'equità, ed è suscettibile di introdurre inaccettabili discriminazioni tra prestatori inbound e outbound che operano in uno stesso contesto lavorativo.
Il senatore Novi (FI)
l'impostazione sottesa all'avviso comune risulta incongrua, contraddicendo in particolare la linea interpretativa adottata dagli ispettori del Ministero del lavoro. Va a tale proposito evidenziato che la distinzione tra prestazioni inbound e outbound risulta nel caso di specie del tutto pretestuosa, poiché comporta l’adozione di alcune regolarizzazioni solo nella fase iniziale, decorsa la quale le aziende interessate si adopereranno per porre tutti i lavoratori nella situazione di outbound, magari mediante un uso mirato delle tecnologie disponibili.
Il senatore Tibaldi (IU-Verdi-Com)
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