Osservazioni al DDL finanziaria 2007
- Art. 18 (cuneo fiscale): va corretta la deducibilità delle “spese per apprendisti e disabili” dato che la formulazione è quantomeno fuorviante, e potrebbe dare adito a paradossi intuibili.
- Art.41 (acquisti di beni e servizi della P.A.): va incluso nel dispositivo una norma che vincoli le imprese appaltatrici al rispetto dei CCNL, nonché degli indici di congruità di cui al successivo art. 169;
- Art. 85 (aumento contributi per apprendisti e collaboratori):
a) l’incremento della contribuzione al 23% per i
collaboratori iscritti nella gestione separata va esteso anche agli
associati in partecipazione;
b) l’incremento della
contribuzione a favore degli apprendisti (che viene portata al 10%) va esteso,
oltreché alla malattia, il che è ottimo, anche alla fruizione degli
ammortizzatori sociali;
- Art. 86 (malattia e maternità per collaboratori):
a) per i collaboratori (e
gli associati in partecipazione, in forza di quanto sub. 3), l’indennità
economica di malattia va corrisposta non per una durata secca (20 giorni), ma per
una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto;
b) la carenza va riportata ad
eventi morbosi fino a tre giorni;
c) occorre estendere anche ai
collaboratori e associati in partecipazione la tutela in caso di maternità
facoltativa;
d) va altresì introdotto un
rafforzamento di quanto previsto al comma 3 del successivo art. 178 in tema di salvaguardia
reddituale;
- Art. 166 (interventi a carico del Fondo occupazione:
a)
Si istituisce il Fondo per l’emersione (FELI)
con dotazione di 10 mil. Euro a sostegno dei piani locali di emersione (vedi
art. 177 successivo);
b)
Si
rifinanziano gli accordi territoriali in deroga stipulati nel 2004, per 25 mil.
di Euro;
c)
Si stanziano
45 milioni di Euro per gli ammortizzatori dei settori commerciali, turistici e
della vigilanza;
d)
Si introduce,
per la prima volta, una disposizione
per sostenere il reddito dei collaboratori i cui committenti abbiano rescisso i
rapporti a seguito di crisi (15 milioni per gli anni 2007 e 2008);
e)
Si
conferma 1 milione di Euro per nuove
convenzioni per gli LSU per i Comuni con meno di 50mila abitanti;
f)
Il Ministro
del Lavoro ha facoltà di attivare programmi informativi per la lotta al
sommerso;
- Art. 167 (conferma incremento disoccupazione ordinaria): si proroga per un anno le disposizioni della legge 80/05 che scadevano a dicembre ( indennità al 50% per 10 mesi per gli ultracinquantenni, nove per gli over 40 ma meno di 50, sette per gli altri);
- Art.168 (Comunicazione di dati e lotta al sommerso):
a)
Si estende
l’obbligo di interconnessione anche alla banca dati delle Camere di Commercio (il che significa che solo chi è interamente
in nero non è conosciuto almeno ad una amministrazione pubblica);
- Art. 169 (indici di congruità):
a)
Si
istituiscono gli indici;
b)
Si comincia
con i settori a più alta densità di evasione;
- Art. 170 (DURC): si istituisce il Durc per qualunque impresa voglia beneficiare di vantaggi previsti dall’ordinamento, ed a patto si rispetti il CCNL e gli eventuali accordi di secondo livello;
- Art. 171 (Adeguamento sanzioni): si adeguano le sanzioni, a seguito della sentenza della C. Costituzionale;
- Art. 171 (Comunicazione il giorno prima):
a) Si istituisce l’obbligo per le imprese di tutti i
settori di comunicare ai Servizi per l’impiego il giorno prima dell’assunzione il nominativo del lavoratore da
assumere, la sua qualifica, il trattamento economico e normativo, la tipologia
d’impiego; per le società di intermediazione l’obbligo di comunicazione
riguarda tutti i rapporti attivati nel mese e va fatta entro il giorno 20 di
ogni mese;
b)
Si dà mandato
ai servizi competenti di elaborare il modulo da usare;
c) In caso di
urgenza, fermo restando l’obbligo della
comunicazione anticipata del nominativo, la documentazione completa può
essere inviata entro cinque giorni;
- Art. 174 (finanziamento apprendistato) : si confermano i 100 milioni di Euro per il finanziamento delle attività formativa nell’apprendistato;
- Art. 175 (Mobilità Lunga): si riaprono i termini (entro fine febbraio ’07) per accordi che pongano in mobilità lunga un massimo di 6000 lavoratori, interamente a carico delle imprese ogni permanenza in mobilità ulteriore rispetto ai termini di legge (il che significa, aldilà della incongruenza con i propositi di interventi sulla vita lavorativa di cui al prossimo tavolo con il governo, che da questa misura sono escluse le imprese fallite, in amministrazione controllata, ecc.);
- Art. 176 (ammortizzatori sociali in deroga): si confermano misura e stanziamento degli accordi territoriali sugli ammortizzatori in deroga (460 milioni di Euro); unica modifica, gli accordi vanno completati entro il 20 maggio ’07;
- Art. 177 (emersione lavoro sommerso dipendente): la norma prevede, entro il 30 settembre ’07, la facoltà di attivare accordi aziendali/territoriali che facciano emergere lavoratori in nero, con una contribuzione a carico per 2/3 a carico dell’impresa per ricostruire, nei limiti dei cinque anni precedenti, il montante contributivo del lavoratore, che per i successivi 24 mesi non può essere licenziato. La norma dà diritto all’impresa di beneficiare, per il futuro, del cuneo fiscale. La norma è buona con queste correzioni:
a) Va
modificato il comma 3 nel senso di
rendere facoltativo il ricorso alla conciliazione
b) Occorre correggere il comma 5, in quanto la misura del trattamento previdenziale
relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione
alle quote contributive effettivamente versate, e quindi, essendo limitato il
contributo dell’impresa ai due terzi, si determina una riduzione del montante
contributivo per il lavoratore emerso.
- Art. 178 (trasformazione di collaboratori in dipendenti) : sulla falsariga dell’articolo precedente, qui il termine per la stipula degli accordi è il 30 aprile, e l’impresa che trasforma il lavoro in lavoro dipendente è obbligata a versare all’Inps un contributo aggiuntivo pari alla metà del contributo versato, tempo per tempo, per il collaboratore. Questo versamento attiva una ulteriore contribuzione a carico dell’Inps che completa, per l’intero periodo svolto in collaborazione, il montante contributivo per il lavoro dipendente. Ugualmente, l’impresa potrà in futuro beneficiare del cuneo fiscale. Anche qui la norma è ottima con queste annotazioni:
a) la misura di stabilizzazione
va ampliata includendo gli associati in partecipazione (modificando i
relativi riferimenti ai soli co.co.pro nei vari commi successivi).
b)
va introdotta una norma analoga a quanto previsto all’art. 177 sul
divieto di licenziamento (pena la perdita dei benefici) per almeno 24 mesi
successivi alla conversione del rapporto.
c)
Va reso l’atto di conciliazione
volontario
d)
Anche se facilmente interpretabile al comma 3 sarebbe meglio dire “parti
sociali” o ancora “le organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale di lavoratori e datori”.
- Art. 179 (iscrizione in lista di mobilità senza indennità): viene confermata la norma, con uno stanziamento di 37 milioni di Euro;
- Art. 180 (Contratti di solidarietà al 25%): si conferma la norma, stanziando 25 milioni di Euro
- Art. 192 (politiche per la famiglia) si preannuncia un tavolo per la definizione dei requisiti professionali degli assistenti familiari (badanti?).
- Mancano invece::
a)
una normativa sugli LSU riguardo alla proroga per il 2007 delle
convenzioni in essere;
b)
Favorire il passaggio degli LSU impiegati presso i piccoli Comuni,
c) le
norme relative alla cancellazione della conciliazione monocratica, e al
rafforzamento del recupero delle somme oggetto di contestazione ispettiva.
d) Un
apposita posta che incrementi il fondo per l’occupazione dei disabili; e un
finanziamento specifico per il rafforzamento dei centri per l’impiego.
CGIL CISL UIL
Roma, 3 ottobre ‘06
On.
Le Cesare Damiano
Ministro
de Lavoro e P.S.
e,
p.c. Dott. Paolo Onelli
Dott.ssa Matilde Mancini
Ministero del Lavoro e P.S.
L O R O S E D I
Oggetto:stabilizzazione LSU e legge finanziaria
Egregio Ministro,
Le
segnaliamo una grave mancanza nei testi presentati per la legge finanziaria
2007, riguardante la condizione dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU). Nelle
fasi propedeutiche alla redazione dei testi, ci era stato assicurato non solo
la continuità negli stanziamenti dei fondi per la prosecuzione delle convenzioni
in essere, come accade ininterrottamente dal 2001, ma altresì una misura atta a
favorire la stabilizzazione di quanti operassero presso le Amministrazioni
Locali dei piccoli Comuni (ad esempio con meno di 10000 abitanti), cui
sarebbero stati destinati i fondi previsti per la stabilizzazione degli LSU. Si
tratta quindi di una misura di ridottissimo impatto economico, e tuttavia di
importante valore simbolico, in quanto indica l’intendimento di avviare
finalmente a conclusione un’esperienza che vede delle persone supplire in modo
ormai stabile a carenze delle P.A., non essendo però a nessun titolo
considerata lavoratore dipendente.
La
invitiamo a correggere tale mancanza, confermandoLe comunque la nostra
determinazione a risolvere il problema entro il percorso parlamentare della
legge finanziaria.
Cordialmente
p. la CGIL Naz p. la CISL Nazionale p. la UIL Nazionale
Fulvio
Fammoni Giorgio Santini C.Fabio Canapa
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