
Due paragrafi che ci possono in particolare interessare, dalla relazione di Fabio Petracci intitolata
"L’IMPRESA FRA ESTERNALIZZAZIONE E PROCESSO DI SMATERIALIZZAZIONE. LE RICADUTE SUL RAPPORTO DI LAVORO" (Il controllo della P.A. nell’esternalizzazione e la tutela del lavoro).
6. LIMITI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE.
Per quanto riguarda la scelta del contraente, La disciplina degli appalti pubblici impone criteri volti non solo all’acquisizione di un prezzo conveniente, ma pure all’acquisizione di un soggetto corretto dal punto di vista contrattuale.
Tale scelta, sebbene mirata ad interessi economici, favorisce indirettamente il contraente la cui attività difficilmente avrà ricadute negative sul rapporto di lavoro dei dipendenti.
Quasi sempre un’offerta anomala nasconde insidie non solo per l’amministrazione, ama anche per la posizione dei dipendenti.
Il rispetto degli obblighi di certificazione che ormai incombono sugli appaltatori garantisce alla fine anche la capacità dell’appaltatore di far fronte ai propri impegni nei confronti del personale dipendente e degli enti previdenziali.
Ma sempre più spesso tali limiti assumono connotazione diretta ed impongono all’amministrazione di escludere dalla partecipazione all’appalto quei soggetti che non garantiscono determinati requisiti di tutela sociale.
Trattasi di limitazioni a contrarre finalizzate espressamente e direttamente ad escludere soggetti imprenditoriali non in grado di adempiere agli obblighi sociali connessi al contratto.
E’ così riservata la partecipazione alle gare di appalto pubblico a chi fornisce dichiarazione di regolarità circa le assunzioni dei disabili (legge 17 marzo 99 n.58) o alle aziende che rispettino determinati parametri circa il costo del lavoro (legge 327/2000).
Analoghe finalità assume l’obbligo per il committente di fornire apposita dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dalle denunce dei lavoratori all’INPS ed all’INAIL (DLGS 528/99).
Per quanto riguarda la scelta del contraente, La disciplina degli appalti pubblici impone criteri volti non solo all’acquisizione di un prezzo conveniente, ma pure all’acquisizione di un soggetto corretto dal punto di vista contrattuale.
Tale scelta, sebbene mirata ad interessi economici, favorisce indirettamente il contraente la cui attività difficilmente avrà ricadute negative sul rapporto di lavoro dei dipendenti.
Quasi sempre un’offerta anomala nasconde insidie non solo per l’amministrazione, ama anche per la posizione dei dipendenti.
Il rispetto degli obblighi di certificazione che ormai incombono sugli appaltatori garantisce alla fine anche la capacità dell’appaltatore di far fronte ai propri impegni nei confronti del personale dipendente e degli enti previdenziali.
Ma sempre più spesso tali limiti assumono connotazione diretta ed impongono all’amministrazione di escludere dalla partecipazione all’appalto quei soggetti che non garantiscono determinati requisiti di tutela sociale.
Trattasi di limitazioni a contrarre finalizzate espressamente e direttamente ad escludere soggetti imprenditoriali non in grado di adempiere agli obblighi sociali connessi al contratto.
E’ così riservata la partecipazione alle gare di appalto pubblico a chi fornisce dichiarazione di regolarità circa le assunzioni dei disabili (legge 17 marzo 99 n.58) o alle aziende che rispettino determinati parametri circa il costo del lavoro (legge 327/2000).
Analoghe finalità assume l’obbligo per il committente di fornire apposita dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dalle denunce dei lavoratori all’INPS ed all’INAIL (DLGS 528/99).
7. LIMITI ALL’AUTONOMIA CONTRATTUALE.
Più evidenti sono i limiti quando essi si manifestano ed impongono nell’ambito del contratto instaurato.
Premesso che, anche in questo caso, permane la natura privata dell’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, va notato come in essa, nel caso delle norme poste a tutela dell’ordinamento sociale, si configuri un’attività finalizzata alla tutela di un interesse estraneo all’oggetto del contratto e come tale estrinseco alla struttura del negozio.
Ne deriva una deformazione del concetto di contratto soprattutto nel suo aspetto funzionale.
Un primo e rilevante limite all’autonomia contrattuale è costituito dall’articolo 36 dello Statuto dei lavoratori mediante la cosiddetta “clausola sociale”.
In tal modo, il committente pubblico è obbligato ad inserire nel contratto la clausola che obbliga l’appaltatore ad applicare ai propri dipendenti retribuzioni orientativamente conformi alla contrattazione collettiva di settore.
Tale limite non assurge peraltro a vera e propria inserzione automatica di clausola contrattuale, ma costituisce mero impegno ad imporre clausola a favore di terzi.
Ulteriore limitazione alla libertà contrattuale è data dalle restrizioni al subappalto introdotte con l’articolo 18 della legge 19.3.1955n.55 e confermate con modifiche dalla legge Merloni n.415/98.
Il subappalto è stato sempre considerato come un fattore di deresponsabilizzazione e già l’allegato F della legge del 1865 e lo stesso articolo 1656 del codice civile ne disciplinavano i limiti.
Vige inoltre in tema di appalto pubblico il divieto di cessione del contratto.
Più evidenti sono i limiti quando essi si manifestano ed impongono nell’ambito del contratto instaurato.
Premesso che, anche in questo caso, permane la natura privata dell’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, va notato come in essa, nel caso delle norme poste a tutela dell’ordinamento sociale, si configuri un’attività finalizzata alla tutela di un interesse estraneo all’oggetto del contratto e come tale estrinseco alla struttura del negozio.
Ne deriva una deformazione del concetto di contratto soprattutto nel suo aspetto funzionale.
Un primo e rilevante limite all’autonomia contrattuale è costituito dall’articolo 36 dello Statuto dei lavoratori mediante la cosiddetta “clausola sociale”.
In tal modo, il committente pubblico è obbligato ad inserire nel contratto la clausola che obbliga l’appaltatore ad applicare ai propri dipendenti retribuzioni orientativamente conformi alla contrattazione collettiva di settore.
Tale limite non assurge peraltro a vera e propria inserzione automatica di clausola contrattuale, ma costituisce mero impegno ad imporre clausola a favore di terzi.
Ulteriore limitazione alla libertà contrattuale è data dalle restrizioni al subappalto introdotte con l’articolo 18 della legge 19.3.1955n.55 e confermate con modifiche dalla legge Merloni n.415/98.
Il subappalto è stato sempre considerato come un fattore di deresponsabilizzazione e già l’allegato F della legge del 1865 e lo stesso articolo 1656 del codice civile ne disciplinavano i limiti.
Vige inoltre in tema di appalto pubblico il divieto di cessione del contratto.
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