martedì 18 settembre 2007

Contro i vandali del lavoro

Cari amici,
anche il nostro collega "licenziato" è stato sfacciatamente (ma in gran segreto) accusato di "non aver fatto presente alla dirigenza eventuali problemi...", quando invece come pochi altri avrebbe la possibilità di dimostrare l'esatto contrario.
Per non farsi trovare impreparati, conviene perciò, sulla scorta delle ultime vicende, che spero diventino esperienza utile per tutti, far tesoro di quanto indirettamente una interessante sentenza della suprema corte fa comprendere.
Ossia la necessità di sollecitare e denunciare sempre e, possibilmente in forma scritta con modalità che prevedano una tracciabilità, ogni qualvolta chi non dovrebbe, attua le tipiche forme di vessazioni sul luogo di lavoro. Una mano proveniente dal diritto che forse potrà spingere chi è troppo timido a non continuare a ragionare secondo la logica imperante che tante volte ho dovuto ascoltare del "conviene stare zitti...(come un asino)...tanto cosa risolvi...".
Ed infatti, con sentenza n. 16148 del 20 luglio 2007, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro risponde di responsabilità per mobbing in tutte quelle ipotesi in cui, pur sollecitato, non ha predisposto misure idonee per preservare il lavoratore da forme di «pressione» di altri colleghi. Il risarcimento del danno può essere richiesto dal lavoratore «mobbizzato» entro dieci anni, che decorrono da quando si è manifestato il danno e non dall'inizio delle vessazioni.

1 commento:

Anonimo ha detto...

thanks nice blog